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C.III.6 - Altri titoli

XBRL Data
Bilancio Consolidato
Si
Bilancio Individuale
Si
Bilancio Abbreviato

C.III - Attività  finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Bilancio Micro

C.III - Attività  finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Struttura Bilancio
Stato patrimoniale
Attivo
C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Livelli della struttura del bilancio a cui si riferisce la voce
Analisi di bilancio
Raccordo con la voce del bilancio riclassificato

OIC

Valutazione e rilevazioni successive

I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato, così come determinato ai sensi del paragrafo 60, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
b) aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo;
c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
d) sottrarre le eventuali svalutazioni sui titoli.

Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del costo specifico, che presuppone l’individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. L'articolo 2426, n. 10, codice civile prevede che “Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito”; o “ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”. Pertanto, è possibile per i titoli fungibili, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. I predetti metodi sono trattati nell’OIC 13 “Rimanenze”. I titoli fungibili, sono titoli che incorporano gli stessi diritti, sono fra loro scambiabili e hanno un unico codice ISIN.

Definizioni

I titoli di debito oggetto di trattazione in questo principio sono costituiti da titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili.
I flussi di liquidità prodotti dal titolo, oltre al rimborso del capitale a scadenza, possono derivare dall’obbligazione dell’emittente a corrispondere interessi o altri elementi che concorrono a formare il rendimento per il possessore. I flussi di interesse possono essere determinati (come nel caso degli interessi a tasso fisso) o determinabili (come nel caso degli interessi a tasso variabile).
I titoli di debito includono anche i titoli strutturati. I titoli strutturati sono una fattispecie di contratto ibrido e sono costituiti dalla combinazione di un titolo (“titolo primario”) e di uno strumento finanziario derivato (“derivato incorporato”). Un titolo strutturato genera flussi finanziari diversi da quelli che avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa. Quando lo strumento primario è un titolo di debito, il suo trattamento contabile è definito in questo principio. Lo scorporo della componente derivata e la contabilizzazione della stessa è disciplinata nell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” in tema di contratti ibridi.

Il costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) di un titolo di debito, è costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono rappresentati dai costi di transazione cosi come definiti dal paragrafo 18.

Classificazione e contenuto delle voci

I titoli di debito sono esposti nello stato patrimoniale nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante. La classificazione prevista dall'articolo 2424 del codice civile è la seguente: - per i titoli immobilizzati: BIII3) “altri titoli”; - per i titoli non immobilizzati: CIII6) “altri titoli”.

Rilevazione iniziale

I titoli di debito sono rilevati in bilancio quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento) e sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) come definito al par. 5.