C.IV.1 - Depositi bancari e postali

XBRL Data
Bilancio Consolidato
Si
Bilancio Individuale
Si
Bilancio Abbreviato

C.IV - Disponibilita' liquide

Bilancio Micro

C.IV - Disponibilita' liquide

Struttura Bilancio
Stato patrimoniale
Attivo
C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.IV - Disponibilita' liquide

Livelli della struttura del bilancio a cui si riferisce la voce
Analisi di bilancio
Bilancio Riclassificato
Raccordo con la voce del bilancio riclassificato

OIC

Definizioni

Le disponibilità liquide, come previsto dall’articolo 2424 del codice civile sono rappresentate da:

I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti.

Classificazione e contenuto delle voci

L’articolo 2424 del codice civile prevede che le disponibilità liquide siano iscritte alla voce dell’attivo circolante C IV “Disponibilità liquide”, nelle seguenti voci:

Rilevazione iniziale

Nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data di bilancio.

I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi ricevuti dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.

Le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, sono rilevate come disponibilità liquide nell’esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio.

La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell’esercizio successivo.

La compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca non è ammessa, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non equivalenti.

Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:

Rilevazione iniziale e movimentazioni successive

Ai sensi degli articoli 2439 e 2481-bis del codice civile i sottoscrittori sono obbligati a versare almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte e, se previsto, l’intero soprapprezzo. Dal punto di vista contabile la società nell’attivo dello stato patrimoniale alimenterà la voce C IV “Disponibilità liquide” per gli importi incassati e la voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” per gli importi ancora dovuti. Dal lato passivo, la società alimenterà la voce AII “Riserva soprapprezzo azioni” (se è previsto un sovrapprezzo) e un’altra voce di patrimonio netto, oppure iscriverà un debito come previsto nei successivi paragrafi.