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Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto)

XBRL Data
Bilancio Consolidato
No
Bilancio Individuale
No
Struttura Bilancio
Nota integrativa
Passivo e patrimonio netto
Debiti
Livelli della struttura del bilancio a cui si riferisce la voce

OIC

Nota integrativa

Con riferimento ai debiti, l’articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:
“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;”
“4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”;
“6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;”
“6 ter) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine”;
“12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri”;
“18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono”;
“19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’ indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”;
“19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”.
Nel fornire le informazioni di cui al numero 1 comma 1 dell’articolo 2427 codice civile la società indica in nota integrativa le ragioni che l’hanno condotta, ai sensi del paragrafo 53, ad attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria.
Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 6 e 12 dell’articolo 2427, la nota integrativa specifica:
− la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;
− il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonché le altre principali caratteristiche del prestito, ad esempio modalità di rimborso e scadenza).
L’indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n. 6 co. 1 art. 2427 c.c. riguarda tutti i debiti della società.
L’informativa di cui al n. 19-bis co. 1 art. 2427 c.c. è fornita anche con riguardo ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento.
Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre:
− la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corso d’opera a fronte di lavori eseguiti;
− la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine;
− la natura dei creditori e la composizione della voce D14 “altri debiti”;
− l’ammontare dei debiti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il
relativo effetto sul conto economico;
− il riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società.

el fornire le indicazioni di cui ai numeri 1 e 6 dell’articolo 2427, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l’informativa integrativa, da fornire riguarda:
− la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall’impresa debitrice nel corso dell’esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’esposizione debitoria dell’impresa ossia l’ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall’ operazione di ristrutturazione. Inoltre è opportuno fornire informazioni sull’ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore;
− le caratteristiche principali dell’operazione di ristrutturazione del debito tra cui, a carattere meramente esemplificativo:
• la tipologia di ristrutturazione del debito;
• la data della ristrutturazione;
• una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione del debito
• la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito;
• la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;
• la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell’accordo;
• la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di success fee) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze;
• la presenza di eventuali covenant al cui rispetto è legato il successo dell’operazione;
• i principali aspetti di un’operazione di erogazione di nuova finanza da parte del creditore
direttamente connessa alla ristrutturazione del debito;
• le caratteristiche principali dei derivati connessi al debito ristrutturato e le eventuali
modalità di ristrutturazione del derivato con l’indicazione degli effetti in bilancio;
• un’ indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla
ristrutturazione iscritti nelle voci di conto economico più appropriate;
• il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del
bilancio;
• il beneficio derivante dalla ristrutturazione;
• la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione;
• il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione;
• il tasso d’interesse effettivo dell’operazione ante e post-ristrutturazione;
• la natura e l’ammontare dei costi connessi all’operazione di ristrutturazione;
• l’esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l’esito dell’accordo o gli effetti da questi prodotti;
• l’analisi delle scadenze dei debiti, compresi i debiti per leasing finanziari, evidenziando l’ ammontare dei debiti avente scadenza entro l’ esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni di cui all’art. 2427, n. 6, codice civile;
• l’impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull’informativa di cui all’art. 2427, n. 22, codice civile. Anche gli effetti della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto sono presi in considerazione ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa (art. 2427, n. 22, codice civile).
− gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall’operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell’impresa debitrice.
Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all’avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare:
− il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di
riferimento del bilancio anche in relazione alla tempistica di realizzazione;
− il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da
ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano;
− nel caso in cui l’avanzamento del piano dovesse evidenziare alcuni elementi consuntivi e/o
previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, comunque garantendo all’impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste: occorrerà indicare una sintesi di tali nuove modalità;
− le conseguenze e gli effetti che l’impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall’analisi dell’andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all’ interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie.
Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti intervengono significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.