OIC 14 - Disponibilità liquide

Principio contabile nazionale
Attività Nazionale
Date
Data Emanazione
Data Entrata Vigore
In Vigore

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

Il principio contabile OIC 14 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “Le disponibilità liquide nella legislazione civilistica”.

Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle disponibilità liquide.

DEFINIZIONI

Le disponibilità liquide, come previsto dall’articolo 2424 del codice civile sono rappresentate da:

I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti.

Gli assegni sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri.

Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.).

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

L’articolo 2424 del codice civile prevede che le disponibilità liquide siano iscritte alla voce dell’attivo circolante C IV “Disponibilità liquide”, nelle seguenti voci:

Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte tra i crediti dell’attivo circolante o dell’attivo immobilizzato, a seconda delle caratteristiche del vincolo.

In alcuni gruppi di società la gestione della tesoreria è accentrata per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie (ad esempio i contratti di cash pooling). In tali circostanze, un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo.

Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un’apposita voce, ai sensi dell’articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata).

Ai sensi dell’articolo 2435-bis, comma 2, del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata lo schema di stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate, nell’articolo 2424, con lettere maiuscole e con numeri romani.

L’articolo 2435-ter del codice civile, che disciplina il bilancio delle micro-imprese, prevede che, fatte salve le norme dell’articolo 2435-ter stesso, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione siano determinati secondo quando disposto dall’articolo 2435-bis del codice civile.

RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data di bilancio.

I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi ricevuti dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.

Le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, sono rilevate come disponibilità liquide nell’esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio.

La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell’esercizio successivo.

La compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca non è ammessa, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non equivalenti.

Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:

NOTA INTEGRATIVA

Con riferimento alle disponibilità liquide, l’articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

L’articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Con riferimento alle disponibilità liquide, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata
sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1, codice civile:
“1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”.
“9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati”
“22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.
Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile la nota integrativa indica:
6
 la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;
 i conti cassa o conti bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a
causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.
Ai sensi del numero 22-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica, l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condizioni di mercato a meno che le società non si avvalgano dell’esenzione prevista dall’articolo 2435-bis, comma 6, del codice civile, in virtù del quale “Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”.

L’articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano i paragrafi 22-23.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente edizione dell’OIC 14 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate all’OIC 14 sono rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

“devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”.

richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni: -  al numero 1 “i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”; -  al numero 4 “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo (...)”; -  al numero 9 “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllata , collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati”; -  al numero 22-bis “le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

prevede che nel bilancio redatto in forma abbreviata: “(..) lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani (..) (comma 2); -  Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: - voci A2 e A3;- voci B9(c), B9(d), B9(e);- voci B10(a), B10(b),B10(c); - voci C16(b) e C16(c); - voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d);- voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) (comma 3); -  fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22- quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1)” (comma 5); -  “le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione” (comma 6).

per il bilancio delle micro-imprese recita quanto segue: -  comma 2 “fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435- bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: del rendiconto finanziario; della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428”. -  comma 3 “non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426”. -  comma 4 “le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

L’OIC ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 14 per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

La principale modifica apportata al principio contabile OIC 14 ha riguardato la classificazione dei crediti che si generano nell’ambito della gestione accentrata della tesoreria (ad esempio, i contratti di cash pooling).