Il principio contabile OIC 28 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
OIC 28 - Patrimonio netto
FINALITÀ DEL PRINCIPIO
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio contabile sono incluse nel capitolo “Il patrimonio netto nella legislazione civilistica”.
Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle voci di patrimonio netto.
DEFINIZIONI
Il bilancio in forma ordinaria è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile (bilancio in forma abbreviata) e che non redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile (bilancio delle micro-imprese).
Un aumento di capitale è inscindibile se l’aumento di capitale sociale può essere effettuato solo se è sottoscritto integralmente entro il termine previsto dalla deliberazione.
Un aumento di capitale è scindibile quando la delibera assembleare prevede espressamente che il capitale sociale possa essere aumentato anche in assenza di integrale sottoscrizione dell’aumento stesso entro il termine previsto dalla deliberazione.
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI
L’articolo 2424 del codice civile prevede che le voci del patrimonio netto siano iscritte nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
“I — Capitale.
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni. III — Riserve di rivalutazione.
IV — Riserva legale.
V — Riserve statutarie.
VI — Altre riserve, distintamente indicate.
VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.
IX — Utile (perdita) dell’esercizio.
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.
Nella voce AI “Capitale” si iscrive l’importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (ad esempio, aumenti ai sensi degli articoli 2442 e 2481-ter del codice civile e riduzioni del capitale sociale). Il credito verso soci per versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata) è iscritto nella voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” dell’attivo dello stato patrimoniale.
Le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa previste dalla Legge n. 59 del 1992 sono iscritte nel capitale sociale delle società cooperative.
Nella voce AII “Riserva da soprapprezzo delle azioni” si iscrivono:
- l’eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale;
- le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.
Nella voce AIII “Riserve di rivalutazione” si iscrivono le rivalutazioni di attività previste dalle leggi speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio.
Nella voce AIV “Riserva legale” si iscrive la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a tale riserva. L’articolo 2430 del codice civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell’utile dell’esercizio fino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno un ventesimo degli utili netti.
Nella voce AV “Riserve statutarie” si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della società. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto.
Nella voce AVI “Altre riserve, distintamente indicate” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in questa voce le seguenti riserve:
- la “Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile”, che si costituisce nei casi eccezionali in cui l’applicazione di una disposizione del codice civile, riguardante le regole di redazione del bilancio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione della deroga, ai sensi dell’articolo 2423, comma 5, del codice civile devono essere iscritti in detta riserva, non distribuibile se non in misura pari al valore recuperato;
- la “Riserva azioni (quote) della società controllante”, che ai sensi dell’articolo 2359-bis, comma 4, del codice civile è indisponibile e accoglie l’importo delle azioni o quote della società controllante possedute dalla controllata fin tanto che non sono trasferite;
- la “Riserva da rivalutazione delle partecipazioni”, che ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 4, del codice civile, non è distribuibile e accoglie le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore delle partecipazioni indicato nel bilancio dell’esercizio precedente (per l’iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”);
- la “Riserva per utili su cambi non realizzati”, che ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 8-bis, del codice civile, accoglie l’utile netto derivante dall’iscrizione al cambio a pronti alla fine dell’esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera e non è distribuibile fin tanto che l’utile netto non è realizzato (per l’scrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all’OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”).
La voce AVII – “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generatesi nell’ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti. Come previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile: “le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite” (per l’iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”).
Nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate. Tale voce accoglie le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili (qualora l’imputazione ad un’altra voce di patrimonio netto non sia più appropriata). Per la rilevazione di tali rettifiche si rinvia all’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
Nella voce AIX “Utile (perdita) dell’esercizio” si iscrive il risultato dell’esercizio che scaturisce dal conto economico. Se durante l’esercizio è stata ripianata la perdita dell’esercizio, si può aggiungere una voce di patrimonio netto “Perdita ripianata nell’esercizio”.
La voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” accoglie, in detrazione del patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall’articolo 2357-ter del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile le società che redigono il bilancio in forma abbreviata espongono nel bilancio unicamente le voci contrassegnate nell’articolo 2424 del codice civile con lettere maiuscole e con numeri romani. Con riferimento al patrimonio netto tali società adottano lo schema riepilogato al precedente paragrafo 8 ma non indicano separatamente le riserve che compongono la voce AVI “Altre riserve”.
L’articolo 2435-ter del codice civile, che disciplina il bilancio delle micro-imprese, prevede che gli schemi di bilancio siano determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis del codice civile, pertanto le micro-imprese applicano il paragrafo 19. In considerazione del fatto che alle micro-imprese non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2426, comma 1, numero 11- bis, del codice civile lo schema di stato patrimoniale non include la voce AVII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.
RILEVAZIONE INIZIALE E MOVIMENTAZIONI SUCCESSIVE IN OCCASIONE DI OPERAZIONI TRA SOCIETÀ E SOCI OPERANTI IN QUALITÀ DI SOCI
Le operazioni trattate in questo principio sono solo quelle effettuate tra la società e i soggetti che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci. Pertanto, sono escluse tutte le altre operazioni in cui i medesimi soggetti intervengono con qualificazioni diverse (ad esempio come clienti, fornitori o finanziatori). Le operazioni trattate in questo principio hanno natura patrimoniale e quindi i loro effetti sono rilevati direttamente a patrimonio netto.
I finanziamenti ricevuti da soci che prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono trattati nell’OIC 19 “Debiti”, mentre i versamenti effettuati dai soci che non prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono trattati in questo principio.
Le operazioni tra società e soci (operanti in qualità di soci) possono far sorgere dei crediti o dei debiti verso soci. La società iscrive un credito verso soci quando i soci assumono un’obbligazione nei confronti della società (ad esempio, quando il socio sottoscrive un aumento di capitale sociale). La società iscrive un debito verso soci quando assume un’obbligazione nei confronti dei soci (ad esempio, quando l’assemblea dei soci delibera la riduzione del capitale sociale per recesso di un socio).
Per le società cooperative, i ristorni, di cui all’articolo 2545-sexies del codice civile, sono iscritti tra i debiti quando, nel rispetto dei criteri previsti dall' atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento, di cui all’articolo 2521 del codice civile, sussiste un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni. La contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura.
Se alla data di chiusura dell’esercizio non sussiste un’obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci ai sensi del paragrafo precedente, i ristorni sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, sorge l’obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni.
Nei seguenti paragrafi si riporta un elenco non esaustivo delle principali operazioni tra società e soci, operanti in qualità di soci, ed i relativi effetti contabili.
All’atto della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale sorge il diritto della società a ricevere le somme dai sottoscrittori delle azioni di nuova emissione; pertanto in tale istante la società rileva il credito verso i soci.
Ai sensi degli articoli 2439 e 2481-bis del codice civile i sottoscrittori sono obbligati a versare almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte e, se previsto, l’intero soprapprezzo. Dal punto di vista contabile la società nell’attivo dello stato patrimoniale alimenterà la voce C IV “Disponibilità liquide” per gli importi incassati e la voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” per gli importi ancora dovuti. Dal lato passivo, la società alimenterà la voce AII “Riserva soprapprezzo azioni” (se è previsto un sovrapprezzo) e un’altra voce di patrimonio netto, oppure iscriverà un debito come previsto nei successivi paragrafi.
Il divieto ex articolo 2444, comma 2, del codice civile di menzionare negli atti della società l’aumento del capitale sociale, fino a quando l’attestazione dell’eseguito aumento non sia iscritta nel registro delle imprese fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI “Capitale”, al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. In ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati in una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI “Capitale”. All’atto dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di cui all’articolo 2444 codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI “Capitale”.
In caso di aumento di capitale inscindibile gli importi sottoscritti durante il termine previsto per l’aumento di capitale sociale (comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo) sono rilevati nella voce “Altri debiti”, in quanto, se l’importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato dall’assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. Successivamente all’integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea, e all’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di cui all’articolo 2444 del codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI “Capitale” ed eventualmente alla voce “Riserva soprapprezzo azioni”.
Nell’ipotesi di emissione di un prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell’articolo 2420- bis del codice civile, l’aumento del capitale sociale si delibera contestualmente all’emissione. Al momento dell’esercizio del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, gli amministratori danno parziale attuazione all’aumento di capitale sociale. Contabilmente si ha l’eliminazione del valore contabile del prestito obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione e un corrispondente aumento di patrimonio netto. Se il valore nominale delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l’eccedenza si rileva nella riserva sovrapprezzo azioni. L'eventuale differenza tra valore nominale e valore contabile delle obbligazioni convertite è rilevata a patrimonio netto. Il caso inverso (ie valore nominale delle azioni emesse superiore al valore nominale delle obbligazioni emesse) non può verificarsi, in quanto in contrasto con l’articolo 2346 del codice civile che vieta che il valore dei conferimenti possa essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.
Il prestito obbligazionario convertibile include uno strumento finanziario derivato (ie opzione di conversione) che ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” deve essere separato, valutato al fair value ed iscritto in una riserva di patrimonio netto. Tale riserva, non è soggetta a valutazioni successive.
Per la disciplina contabile delle obbligazioni convertibili in azioni si rinvia all’OIC 19 “Debiti” e all’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”.
Ai sensi degli articoli 2437-quater e 2473 del codice civile, in caso di mancato collocamento delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, entro centottanta giorni dalla comunicazione di recesso, le azioni sono rimborsate mediante l’acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili. Pertanto dopo centottanta giorni dalla comunicazione di recesso la società rileva in bilancio l’obbligo a rimborsare il socio recedente acquistando le azioni dello stesso (non acquistate da altri soci) al valore determinato secondo gli articoli 2437-ter e 2473 del codice civile. Per quanto riguarda la contabilizzazione dell’acquisto di azioni proprie si rinvia ai paragrafi 37-39. In caso di assenza di utili e riserve disponibili il rimborso delle azioni avviene mediante riduzione del capitale o lo scioglimento (liquidazione) della società. A seguito della delibera di riduzione del capitale sociale, la società iscrive un debito nei confronti del socio receduto per un importo determinato secondo gli articoli 2437-ter e 2473 del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 2344 del codice civile, qualora il socio non esegua il pagamento dovuti, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della diffida al pagamento, gli amministratori offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte, gli amministratori possono far vendere a terzi le azioni a rischio e per conto del socio. Qualora la vendita non possa avere luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo riconoscimento dei maggiori danni. Se entro l’esercizio in cui vi è stata la dichiarazione di decadenza, non si è riusciti a collocare le azioni del socio decaduto, occorre provvedere al loro annullamento e alla conseguente riduzione del capitale sociale. Dal punto di vista contabile, a seguito della delibera assembleare il capitale sociale e l’eventuale riserva da soprapprezzo azioni sono ridotte di un ammontare corrispondente al valore delle azioni annullate; a fronte di tale riduzione, si storna il credito vantato nei confronti del socio decaduto (per i decimi da lui ancora dovuti). La differenza tra la riduzione del patrimonio netto ed il credito verso il socio decaduto confluisce in una riserva.
In caso di violazione dei limiti previsti dall’articolo 2359-bis per l’acquisto di azioni della controllante da parte di società controllate, le azioni in eccesso devono essere alienate entro un anno dal loro acquisto. In mancanza della vendita, la società controllante, ai sensi dell’articolo 2359-ter del codice civile, deve annullare le azioni acquistate in eccesso dalle controllate, ridurre il capitale sociale e rimborsare le controllate secondo i criteri degli articoli 2437-ter e 2437- quater del codice civile. Per quanto riguarda la contabilizzazione dell’annullamento di azioni proprie si rinvia ai paragrafi 37-39.
Per le società controllate, l’annullamento delle azioni della controllante comporta la liberazione della riserva per azioni in portafoglio della società controllante, che diviene disponibile. Il rimborso delle azioni della controllante può dar luogo alla rilevazione di proventi o oneri di natura finanziaria, per l’eventuale differenza tra il valore di rimborso ed il costo di acquisto delle azioni.
La rinuncia del credito da parte del socio - se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto.
Le azioni proprie sono iscritte in bilancio per un valore corrispondente al loro di costo d'acquisto tramite l’iscrizione di una riserva negativa AX “Riserva negativa azioni proprie in portafoglio” che ai sensi dell'art 2424 del codice civile è ricompresa tra le voci del patrimonio netto. La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.
Nel caso in cui l’assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.
Nel caso in cui l’assemblea decida di alienare le azioni proprie, l’eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto.
Nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis, comma 3, del codice civile, in contropartita costituisce una riserva di ammontare pari all'importo iscritto nell'attivo, da indicare nella voce AVI “Altre riserve”.
NOTA INTEGRATIVA
Con riferimento alle voci del patrimonio netto, l’articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
- al numero 1) “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”;
- al numero 4) “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”;
- al numero 7) “(...) la composizione della voce «altre riserve»”;
- al numero 7-bis) “l’indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”;
- al numero 17) “il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio”. Le società cooperative devono fornire evidenza del numero e del valore nominale delle azioni ordinarie, delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa;
- al numero 18) “le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono”;
- al numero 19) “il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative” (si veda in proposito l’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”);
- al numero 22-septies) “la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite”.
Ai sensi nel numero 7-bis) con riguardo al numero degli esercizi precedenti per i quali occorre fornire l’informazione dell’avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto, in genere è sufficiente fornire un’informazione riferita agli ultimi tre esercizi. In presenza di particolari situazioni riguardanti l’importo e le modalità di utilizzo delle riserve, è opportuno includere un’informazione riferita a un numero di esercizi superiore ai tre indicati.
La nota integrativa include l’informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori avviene solo al momento dell’effettivo esercizio dell’opzione.
L’articolo 2427-bis, comma 1b-quater), del codice civile, richiede una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
L’articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile le società che redigono il bilancio in forma abbreviata con riferimento al patrimonio netto forniscono le informazioni di cui all’articolo 2427 comma 1 numero 1 del codice civile (ie “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”).
Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile le società che redigono il bilancio in forma abbreviata con riferimento al patrimonio netto forniscono le informazioni richieste dall’articolo 2427-bis comma 1 numero 1b-quater) del codice civile (ie una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio).
L’articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La presente edizione dell’OIC 28 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.
L’emendamento al paragrafo 41A, emesso in data 28 gennaio 2019, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.
Gli emendamenti ai paragrafi 9A, 23A, 23B e 41, quest’ultimo limitatamente all’informativa delle società cooperative, emessi in data 9 giugno 2022, si applicano ai primi bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva.
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE
Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione dei paragrafi 37-39 in tema di acquisto, alienazione e annullamento di azioni proprie sono rilevati retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.
Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione dell’emendamento al paragrafo 41A, emesso in data 28 gennaio 2019, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell’OIC 29.
Eventuali effetti derivanti dall’applicazione degli emendamenti ai paragrafi 9A, 23A, 23B e 41, quest’ultimo limitatamente all’informativa delle società cooperative, emessi in data 9 giugno 2022, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell’OIC 29. È inoltre consentita l’applicazione prospettica ai sensi dell’OIC 29.
Per quanto riguarda l’iscrizione della voce AVII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” e della riserva di cui al paragrafo 30 si rimanda ai paragrafi relativi alle disposizioni di prima applicazione dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”.
Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 28 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell’OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.
ESEMPI DI INFORMATIVA RELATIVA AL PATRIMONIO NETTO
Con riferimento alle informazioni da fornire ai sensi del numero 7-bis dell’articolo 2427, comma 1, del codice civile si fornisce un esempio dello schema della tabella da riportare in nota integrativa:
Descrizione
Importo
Origine/natura (eg riserva di capitale o di utili)
Possibilità di utilizzazione (eg A,B,C,D)
Quota disponibile*
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi:
per copertura perdite
per altre ragioni
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva per azioni o quote di società controllante
Riserva da utili netti su cambi
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto
Riserva da deroghe ex articolo 2423
(...)
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Utili (perdite) portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
D: per altri vincoli statutari
*Al netto dell’eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.
Con riferimento alle informazioni da fornire in nota integrativa ai sensi del numero 4 dell’articolo 2427, comma 1, del codice civile, qualora si ritenga opportuno fornire tali informazioni in forma tabellare, se ne fornisce un esempio:
Capitale sociale
Riserva Legale
Riserve1
Utile (perdita) dell’esercizio
Totale
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato dell’esercizio:
- Attribuzione di dividendi (€... per azione)
- Altre destinazioni
Altre variazioni:
- Incrementi
- Decrementi - Riclassifiche
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato dell’esercizio:
- Attribuzione di dividendi (€... per azione)
- Altre destinazioni
Altre variazioni:
- Incrementi
- Decrementi - Riclassifiche
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente
1 Indicare in colonne distinte le diverse riserve.
Con riferimento alle informazioni da fornire, ai sensi del numero 1b) - quater dell’articolo 2427- bis comma 1 del codice civile, sulla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, si fornisce un esempio dello schema della tabella da riportare in nota integrativa:
All'inizio dell’esercizio precedente
Incremento per variazione di fair value
Decremento per variazione di fair value
Rilascio a conto economico
Rilascio a
rettifica di attività/passività
Effetto
fiscale differito
Alla chiusura dell'esercizio precedente
All'inizio dell’esercizio corrente
Incremento per variazione di fair value
Decremento per variazione di fair value
Rilascio a conto economico
Rilascio a
rettifica di attività/passività
Effetto
fiscale differito
Alla chiusura dell'esercizio corrente
ESEMPI RELATIVI ALLE ALTRE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO
Lo schema di stato patrimoniale ex articolo 2424 del codice civile prevede nel passivo la voce AVI “Altre riserve, distintamente indicate” che accoglie altre riserve esplicitamente previste dal codice civile (cfr. paragrafo 14) oppure utilizzate nella prassi dalle società. Con riferimento a queste ultime, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, se ne riporta un elenco:
- la “Riserva da riduzione capitale sociale”, che accoglie la differenza tra l’ammontare della riduzione operata nel capitale sociale e la perdita coperta, o la parte della riduzione del capitale non restituita ai soci;
- le “Riserve per versamenti effettuati dai soci” che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali ad esempio:
. i “Versamenti in conto aumento di capitale”, tale riserva accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
. i “Versamenti in conto futuro aumento di capitale” tale riserva accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
. i “Versamenti in conto capitale” tale riserva accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
. i “Versamenti a copertura perdite” tale riserva accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita;
. la “Riserva da conguaglio utili in corso” tale riserva accoglie il rateo di dividendo pagato dal socio che ha sottoscritto un aumento di capitale sociale in corso d’anno;
. la “Riserva straordinaria”, tale riserva è una riserva facoltativa, di tipo generico, salvo che l’assemblea ne disciplini una specifica destinazione.
IL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
Di seguito si riportano le norme del codice civile prese a riferimento per la redazione dell’OIC 28.
“La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.”
“Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-terrelative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in
danaro.”
Al comma 2) “Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.”
Al comma 3) “Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.”
Al comma 4) “Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.”
Al comma 5) “Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.”
“Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.”
Al comma 2) “Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.”
Al comma 3) “Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.”
Al comma 4) “il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.”
stabilisce che:
Al comma 1) “La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.”
Al comma 2) “Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.”
Al comma 3) “In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.”
Al comma 4) “A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.”
Al comma 5) “In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.”
Al comma 6) “Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.”
stabilisce che: “Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.”
stabilisce che:
Al comma 1) “La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.”
Al comma 2 “L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.”
Al comma 3 “Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.”
Al comma 4 “Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.”
Al comma 5 “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Le limitazioni contenute nell’articolo 2357 non si applicano quando l’acquisto
di azioni proprie avvenga:
1. In esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2. A titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3. Per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4. In occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.”
Al comma 2) “Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l’eccedenza il penultimo comma dell’articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l’alienazione è di tre anni.”
stabilisce:
Al comma 1 “Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell’assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell’articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.”
Al comma 2 “Finche’ le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall’articolo 2368, terzo comma.”
Al comma 3 “L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.”
stabilisce che:
Al comma 1) “La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.”
Al comma 2) “L’acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.”
Al comma 3) “In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.”
Al comma 4) “Una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.”
Al comma 5) “La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.”
Al comma 6) “Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Le azioni o quote acquistate in violazione dell’articolo 2359-bis devono essere
alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea entro un anno dal loro acquisto.”
Al comma 2) “In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Le limitazioni dell’articolo 2359-bis non si applicano quando l’acquisto avvenga
ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 2357-bis.”
Al comma 2) “Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell’articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro tre anni dall’acquisto. Si applica il secondo comma dell’articolo 2359- ter .”
Al comma 3) “Se il limite indicato dal terzo comma dell’articolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all’annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.”
stabilisce che:
Al comma 1) “L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.”
Al comma 2) “Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2346.”
Al comma 3) “Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2444.”
Al comma 4) “Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l’ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell’assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.”
Al comma 5) “Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione.”
Al comma 6) “Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell’articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.”
Al comma 2) “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.”
Al comma 3) “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.”
Al comma 4) “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 20
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”
Al comma 5) “Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.”
Al comma 6) “Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.”
stabilisce che:
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
stabilisce che le voci del patrimonio netto vengano indicate nel passivo dello stato
patrimoniale secondo il seguente schema:
“A) Patrimonio netto:
I — Capitale.
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III — Riserve di rivalutazione.
IV — Riserva legale.
V — Riserve statutarie.
VI — Altre riserve, distintamente indicate.
VII — Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.
IX — Utile (perdita) dell’esercizio.
X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.”
“Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2357-ter”.
stabilisce che:
Al numero 4) “Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile.”
Al numero 5) “I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.”
Al numero 8-bis) “Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.”
Al numero 11-bis) “Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio netto che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.”
stabilisce che la nota integrativa debba indicare:
Al numero 1) “I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato.”
Al numero 4) “Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni.”
Al numero 7) “(...) la composizione della voce «altre riserve».”
Al numero 7-bis) “le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.”
Al numero 17) “Il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio.”
Al numero 18) “Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, con specificando il numero e i diritti che esse attribuiscono.”
Al numero 19) “Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.”
stabilisce che la nota integrativa debba indicare “Una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.”
Al comma 2) “La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.”
Al comma 3) “Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.”
“Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430.”
“Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.”
stabilisce che:
Al comma 1) “La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364-bis, secondo comma.”
Al comma 2) “Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.”
Al comma 3) “Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.”
Al comma 4) “I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.”
tabilisce che:
Al comma 1) “La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico.”
Al comma 2) “La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti di un giudizio positivo sul bilancio dell’esercizio precedente e la sua approvazione.”
Al comma 3) “Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall’ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all’esercizio o a esercizi precedenti.”
Al comma 4) “L’ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.”
Al comma 5) “Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.”
Al comma 6) “Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.”
Al comma 7) “Ancorché sia successivamente accertata l’inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.”
stabilisce che:
Al comma 2) “Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate all’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; [...] la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.”
Al comma 5) “Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22- sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché’ dal primo comma dell’articolo 2427-bis.”
stabilisce che:
Al comma 2) “Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435- bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) (Omissis)
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) (Omissis)”
stabilisce che:
Al comma 1) “Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non
hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all’estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.”
Al comma 2) “Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.”
Al comma 3) “Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.”
Al comma 4) “Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.”
Al comma 5) “Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.”
Al comma 6) “È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.”
Al comma 2) “Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (1), tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.”
Al comma 3) “Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo [...] riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.”
Al comma 4) “Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.”
Al comma 5) “I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.”
Al comma 6) “In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.”
Al comma 2) “L’offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell’offerta.”
Al comma 3) “Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.”
Al comma 4) “Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.”
Al comma 5) “In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2357.”
Al comma 6) “In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.”
“Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l’applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni
precedentemente emesse non siano interamente liberate.”
Al comma 2) “In caso di violazione del precedente comma, gli amministra tori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Salvo quanto previsto nel quarto comma dell’art. 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissioni devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo, questo deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizione.”
Al comma 2) “Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell’osservanza di quelli stabiliti dall’articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di
crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.”
Al comma 2) “L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articoli 2343-ter e 2343-quater.”
Al comma 3) “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l’aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.”
Al comma 4) “Qualora trovi applicazione l’articolo 2343-ter, secondo comma, il conferimento è eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.”
Al comma 5) La verifica prevista dall’articolo 2343-quater, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma, è allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444.”
Al comma 6) “Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all’esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell’articolo 2343-quater, secondo comma.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.”
Al comma 2) “L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell’offerta. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell’offerta.”
Al comma 3) “Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.”
Al comma 4) “Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.”
Al comma 5) “Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.”
Al comma 6) “Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre.”
Al comma 7) “Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l’ammontare.”
Al comma 8) “Con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.”
stabilisce che:
Al comma 1) “L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli
altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.”
Al comma 2) “In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.”
Al comma 3) “L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito.”
Al comma 2) “Fino a che l’iscrizione nel registro non sia avvenuta, l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.”
stabilisce che:
Al comma 1) “La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.”
Al comma 2) “L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l’articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale.”
Al comma 3) “La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.”
Al comma 4) “Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione.”
stabilisce che:
“Al comma 1) “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.”
Al comma 2) “Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.”
Al comma 3) “Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo 30
statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l’articolo 2436”.
“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.
“Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori
diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.”
Al comma 2) “Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto.”
Al comma 3) “Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.”
Al comma 4) “Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.”
Al comma 5) “Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.”
stabilisce che:
Al comma 1) “L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.”
Al comma 2) “Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.”
Al comma 3) “I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349.”
Al comma 4) “Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.”
Al comma 5) “Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
“L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.”
stabilisce che:
L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
stabilisce che:
Al comma 1) “In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L’atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all’articolo 2482-ter, che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473.”
Al comma 2) “La decisione di aumento di capitale prevede l’eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.”
Al comma 3) “Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.”
Al comma 4) “Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell’art. 2464, i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque percento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l’intero sopraprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall’art. 2464.”
Al comma 5) “Se l’aumento di capitale è sottoscritto dall’unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione.”
Al comma 6) “Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito.”
stabilisce che:
Al comma 1) “La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell’articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.”
Al comma 2) “La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.”
Al comma 3) “Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un’idonea garanzia, dispone che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.”
Al comma 2) “All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.”
Al comma 3) “Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.”
Al comma 4) “Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.”
Al comma 5) “Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.”
Al comma 6) “Si applica, in quanto compatibile, l’ultimo comma dell’articolo 2446.”
stabilisce che:
Al comma 1) “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.”
Al comma 2) “È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.”
“In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.”
stabilisce che: “La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.
I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.”
stabilisce che: “Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né ((per le azioni)) superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.”
stabilisce che: “L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter.
Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.”
stabilisce che: “L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.”
Soci sovventori
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle societa' cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle societa' e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile.
6. Lo statuto puo' stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non puo' comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.
Finanziamenti dei soci e di terzi
1. Il terzo comma dell'articolo 2521 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non e'
indicato l'ammontare del capitale, ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate".
2. Le societa' cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.
3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'articolo 6.
4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte
dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione "azione di partecipazione cooperativa".
5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla meta' in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della societa' cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.
6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente
liberate.
7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento
rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa.
8. All'atto dello scioglimento della societa' cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di
prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle
azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre
azioni o quote.
Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa
1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della societa' cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
d) sugli altri oggetti di interesse comune.
2. L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 5, comma 3.
3. L'assemblea speciale e' convocata dagli amministratori della societa' cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.
4. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la societa' cooperativa.
5. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresi' diritto di assistere all'assemblea della societa' e di impugnarne le deliberazioni.
Le spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE
considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall’OIC e non sono parte integrante dell’OIC 28.
L’OIC ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 28 per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.
La principale modifica apportata al principio contabile OIC 28 ha riguardato l’eliminazione di quei passaggi non strettamente pertinenti alla redazione del bilancio e una sostanziale riorganizzazione e revisione degli aspetti contabili rimanenti relativi prevalentemente alla classificazione e contenuto delle voci di patrimonio netto e alla rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci, operanti in qualità di soci.
La nuova versione dell’OIC 28 recepisce anche le novità legislative relative all’art. 2357-ter del codice civile. Ai sensi del novellato articolo 2357-ter del codice civile, le azioni proprie non sono più iscritte nell’attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa. Pertanto, nella nuova versione dell’OIC 28, l’acquisto (e la vendita) di azioni proprie è considerato come un decremento (o incremento) di patrimonio netto; e quindi si è proposto di imputare direttamente a patrimonio netto le eventuali differenze tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie ed il valore di realizzo delle azioni alienate.
L’OIC ha introdotto in data 28 gennaio 2019 il paragrafo 41A dell’OIC 28.
Nell’ambito della raccolta di segnalazioni applicative è emerso che, posto che l’OIC 32 esclude dal proprio ambito di applicazione i contratti derivati aventi ad oggetto azioni proprie (par. 4 a)), non vi sono indicazioni nei principi contabili nazionali circa la valutazione al fair value dei warrant emessi. Infatti, tali contratti sono considerati componenti di patrimonio netto e quindi rientrano nell’ambito di applicazione dell’OIC 28, come chiarito anche al paragrafo 10 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte dell’OIC 32.
Nell’analizzare la segnalazione, l’OIC ha ritenuto utile l’informazione circa il fair value dei warrant emessi che prevedono la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori solo al momento dell’esercizio dell’opzione.
L’OIC ha osservato che l’OIC 28, al paragrafo 41, richiede che sia fornita la seguente informativa «le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono» (art. 2427 comma 1 n. 18 c.c.). Tale informativa non prevede di fornire informazioni circa il fair value dei contratti citati nell’art. 2427 comma 1 n. 18 tra i quali rientrano anche i warrant.
Con emendamento pubblicato in data 9 giugno 2022, l’OIC ha introdotto i paragrafi 9A, 23A e 23B e ha integrato il paragrafo 41, per quanto concerne l’informativa da rendere in nota integrativa per le società cooperative. Gli emendamenti all’OIC 28 si sono resi necessari per disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative.
Al paragrafo 9A viene disciplinata la classificazione delle azioni dei soci sovventori e di partecipazione cooperativa, previste dalla legge 59 del 1992.
Tale legge ha introdotto specifiche norme in materia di società cooperative, prevedendo questi strumenti con la finalità di impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riuscissero a svolgere adeguatamente sul mercato la loro funzione mutualistica (cfr Relazione allo schema di D.lgs. recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366"). Tenendo conto della tipizzazione operata dal legislatore, è stata prevista la classificazione nel capitale sociale al pari delle altre categorie di azioni.
Ai paragrafi 23A e 23B è stato disciplinato il trattamento contabile dei ristorni, previsti all’articolo 2545-sexies del codice civile.
L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenza nella prassi. Infatti:
• alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico;
• altre contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci.
Nel definire il trattamento contabile dei ristorni si è fatto perno sull’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio. Ai sensi del codice civile, l’atto costitutivo indica le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici (vedi articolo 2521, comma 3, n. 8, e articolo 2545-sexies, comma 1 del codice civile). Ai fini della definizione delle regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci, assumono rilievo anche lo statuto ed il regolamento, che costituiscono, o possono costituire, parte integrante dell’atto costitutivo. Nel caso in cui l’atto costitutivo, lo statuto e/o il regolamento della società cooperativa non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera l’attribuzione del ristorno ai soci, al pari di una distribuzione di utile. Al riguardo si evidenzia che a differenza dei dividendi, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma proporzionali agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio, e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.
Diversamente, se l’atto costitutivo, lo statuto e/o il regolamento prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. Ad esempio, nel caso di cooperative di lavoro e di conferimento, il ristorno andrà ad integrare i costi dell’esercizio e, nel caso delle cooperative di consumo, a rettificare i ricavi dell’esercizio.
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Quanto appena detto vale anche per le obbligazioni esistenti alla data di bilancio, ancorché condizionate al verificarsi di determinate circostanze stabilite nell’atto costitutivo, nello statuto e/o nel regolamento.