Un'entità deve classificare una passività come corrente quando: a) è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo; b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla; c) la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio; o d) non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (vedere paragrafo 73). Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale non incidono sulla sua classificazione. Un'entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.