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IAS 12 Imposte sul reddito: differenze temporanee deducibili - p.26

Riferimenti IFRS
RILEVAZIONE DELLE PASSIVITÀ E DELLE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE
Differenze temporanee deducibili
Descrizione

Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee deducibili che si traducono in attività fiscali differite:
a) nella determinazione dell'utile contabile si possono dedurre i costi per benefici pensionistici in concomitanza con i servizi prestati dal dipendente, ma nella determinazione del reddito imponibile essi possono essere dedotti quando le contribuzioni sono pagate dall'entità al fondo o quando i benefici pensionistici sono pagati dall'entità. Tra il valore contabile della passività e il suo valore ai fini fiscali esiste una differenza temporanea; il valore ai fini fiscali della passività solitamente è pari a zero. Questa differenza temporanea deducibile si traduce in un'attività fiscale differita poiché i benefici economici affluiranno all'entità come deduzione dai redditi imponibili quando le contribuzioni o i benefici previdenziali saranno corrisposti;
b) i costi di ricerca sono rilevati come costo nella determinazione dell'utile contabile nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti ma può non esserne consentita la deducibilità dal reddito imponibile (perdita fiscale) fino a un esercizio successivo. La differenza tra il valore ai fini fiscali dei costi di ricerca (l'importo che le autorità fiscali consentiranno come deduzione negli esercizi futuri) e il valore contabile, pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita;
c) con alcune eccezioni, un’entità rileva le attività acquisite e le passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Quando una passività assunta è rilevata alla data di acquisizione ma i costi correlati non possono essere dedotti nella determinazione dei redditi imponibili fino a un esercizio successivo, sorge una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita. Un’attività fiscale differita sorge anche quando il fair value (valore equo) di un’attività identificabile acquisita è inferiore al relativo valore riconosciuto fiscalmente. In entrambi i casi, la risultante attività fiscale differita influisce sull’avviamento (vedere paragrafo 66); e
d) alcune attività possono essere rilevate al loro fair value (valore equo), o essere rivalutate, senza che, a fini fiscali, sia fatta una equivalente rettifica (cfr. paragrafo 20). Si manifesta una differenza temporanea deducibile se il valore ai fini fiscali dell'attività eccede il suo valore contabile.
Esempio illustrativo del paragrafo 26, lettera d)

Individuazione di una differenza temporanea deducibile alla fine dell'anno 2

All'inizio dell'anno 1 l'entità A acquista per 1 000 CU uno strumento di debito del valore nominale di 1 000 CU pagabili a scadenza di 5 anni al tasso di interesse del 2 % pagabile alla fine di ciascun anno. Il tasso di interesse effettivo è del 2 %. Lo strumento di debito è valutato al fair value (valore equo).

Alla fine dell'anno 2, il fair value (valore equo) dello strumento di debito è sceso a 918 CU a causa dell'aumento al 5 % dei tassi d'interesse di mercato. È probabile che l'entità A riscuoterà tutti i flussi finanziari contrattuali se continuerà a detenere lo strumento di debito.

Qualsiasi utile (perdita) sullo strumento di debito è imponibile (deducibile) solo quando si realizza. Ai fini fiscali gli utili (perdite) derivanti dalla vendita o scadenza dello strumento di debito sono calcolati come la differenza tra il corrispettivo riscosso e il costo originario dello strumento di debito.

Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dello strumento di debito è il suo costo originario.

La differenza tra le 918 CU del valore contabile dello strumento di debito riportato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità A e le 1 000 CU del relativo valore ai fini fiscali determina alla fine dell'anno 2 una differenza temporanea deducibile di 82 CU (cfr. paragrafo 20 e paragrafo 26, lettera d)), a prescindere dal fatto che l'entità A preveda di recuperare il valore contabile dello strumento di debito tramite vendita o tramite utilizzo, ossia mantenendolo e riscuotendo i flussi finanziari contrattuali, ovvero tramite una loro combinazione.
Questo avviene perché le differenze temporanee deducibili sono differenze tra il valore contabile dell'attività o passività riportato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e il relativo valore ai fini fiscali, differenze che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto (cfr. paragrafo 5). Nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) alla vendita o alla scadenza l'entità A ottiene una deduzione pari alle 1 000 CU del valore ai fini fiscali dell'attività.