Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:
a) la rilevazione iniziale dell'avviamento; o b) la rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:
i) non rappresenta una aggregazione aziendale; e ii) al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale).
Tuttavia, per le differenze temporanee imponibili derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in accordo(i) a controllo congiunto, deve essere rilevata una passività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 39.