Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 3, 6 e 37 e ha aggiunto i paragrafi 22 A e 81L–81M. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 81M.