L'entità deve rilevare il costo previsto dei benefici a breve termine per i dipendenti sotto forma di assenze retribuite, come definite nel paragrafo 11, nel seguente modo: a) nel caso di assenze retribuite accumulabili, nel momento in cui è resa dal dipendente l'attività lavorativa che fa maturare il diritto a godere, in futuro, assenze retribuite; b) nel caso di assenze retribuite non accumulabili, quando le assenze si verificano.