Un'entità deve valutare i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro al momento della rilevazione iniziale e deve valutare e rilevare le variazioni successive, in conformità alla natura del beneficio per i dipendenti purché, qualora i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro siano un miglioramento dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, l'entità applichi i requisiti per i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Altrimenti: a) se si prevede che i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro siano liquidati interamente entro dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale tali benefici sono rilevati, l'entità deve applicare i requisiti per i benefici a breve termine per i dipendenti; b) se non si prevede che i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro saranno estinti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio, l'entità deve applicare i requisiti per gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti.