Un'entità deve applicare il presente Principio retroattivamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata dell'intero Principio o dell'esenzione parziale per le entità pubbliche di cui ai paragrafi 25-27. Se l'entità applica l'intero Principio o l'esenzione parziale per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2011, tale fatto deve essere indicato.