Una partecipante che possiede una partecipazione in una entità a controllo congiunto è esentata dalle disposizioni di cui ai paragrafi 30 (consolidamento proporzionale) e 38 (metodo del patrimonio netto) se soddisfa le seguenti previsioni: a) la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate; b) si applica l'eccezione descritta nel paragrafo 10 dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, che consente a una controllante che possiede anche una partecipazione in una entità a controllo congiunto di non presentare il bilancio consolidato; o c) si applicano tutte le seguenti situazioni: i) la partecipante è a sua volta una società interamente controllata, oppure è una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione; ii) i titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale della partecipante non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over the counter», compresi i mercati locali e regionali); iii) la partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e iv) la capogruppo o qualsiasi controllante intermedia della partecipante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standards.