Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, un'entità deve rettificare l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo, calcolato come previsto dal paragrafo 12, dall'effetto al netto delle imposte di: a) qualsiasi dividendo o altro elemento legato alle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo dedotto nella determinazione dell'utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo, calcolato come previsto dal paragrafo 12; b) qualsiasi interesse rilevato nell'esercizio relativo alle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo; e c) qualsiasi altra variazione di proventi o oneri che potrebbero derivare dalla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.