Se il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato (cfr. paragrafo 67): a) una perdita per riduzione di valore dell'attività è rilevata se il valore contabile di tale attività è più elevato del maggiore tra il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e i risultati delle procedure di ripartizione descritte nei paragrafi 104 e 105; e b) nessuna perdita per riduzione di valore dell'attività è rilevata se la connessa unità generatrice di flussi finanziari non ha subito una riduzione di valore. Questo si applica anche se il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita dell'attività è inferiore al valore contabile.