Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, l'entità applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, alcune tipologie di accantonamenti sono considerate nei Principi su: a) [Eliminato]; b) imposte sul reddito (cfr. IAS 12 Imposte sul reddito); c) leasing (cfr. IFRS 16 Leasing). Tuttavia, il presente Principio si applica a qualsiasi leasing che diventi oneroso prima della data di decorrenza del leasing secondo la definizione dell'IFRS 16. Il presente Principio si applica anche ai leasing a breve termine e ai leasing la cui attività sottostante è di modesto valore contabilizzati conformemente al paragrafo 6 dell'IFRS 16 e che sono diventati onerosi; d) benefici per i dipendenti (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti); e) contratti assicurativi (cfr. IFRS 4 Contratti assicurativi). Tuttavia, il presente Principio si applica agli accantonamenti, alle passività e attività potenziali di un assicuratore, diversi da quelli derivanti dalle sue obbligazioni contrattuali e dai suoi diritti relativi ai contratti assicurativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4; f) corrispettivi potenziali di un acquirente in un'operazione di aggregazione aziendale (cfr. IFRS 3 Aggregazioni aziendali) e g) ricavi provenienti da contratti con i clienti (cfr. IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti). Tuttavia, considerato che l'IFRS 15 non contiene alcuna specifica disposizione che disciplini i contratti con i clienti che sono onerosi, o sono divenuti tali, il presente Principio si applica anche a tali casi.