Se un altro Principio prescrive la contabilizzazione di una specifica tipologia di attività immateriale, l'entità applica quel Principio, invece che il presente Principio. Per esempio, il presente Principio non si applica a: a) le attività immateriali possedute dall'entità per la vendita nel normale svolgimento dell'attività (cfr. IAS 2 Rimanenze). b) le attività fiscali differite (cfr. IAS 12 Imposte sul reddito); c) i leasing di attività immateriali contabilizzati conformemente all'IFRS 16 Leasing; d) le attività derivanti da benefici per i dipendenti (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti); e) le attività finanziarie come definite dallo IAS 32. La misurazione e rilevazione di alcune attività finanziarie sono trattate dall'IFRS 10 Bilancio consolidato, dallo IAS 27 Bilancio separato e dallo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. [4] f) l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale (cfr. IFRS 3 Aggregazioni aziendali); g) i costi di acquisizione differiti e le attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell'assicuratore in contratti assicurativi che rientrano nell'ambito dell'IFRS 4 Contratti assicurativi. L'IFRS 4 prescrive informazioni integrative specifiche per tali costi di acquisizione differiti ma non per tali attività immateriali. Ne consegue che le disposizioni sull'informativa del presente Principio si applicano a tali attività immateriali; h) le attività immateriali non correnti classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate. i) le attività derivanti da contratti con i clienti che sono rilevate conformemente all'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.