La rilevazione di un elemento come attività immateriale richiede che l'entità dimostri che detto elemento soddisfi: a) la definizione di attività immateriale (cfr. paragrafi da 8 a 17); e b) i criteri di rilevazione (cfr. paragrafi da 21 a 23). Questa disposizione si applica ai costi sostenuti inizialmente per acquistare o generare internamente un'attività immateriale e a quelli sostenuti successivamente per aggiungere, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione.