Salta al contenuto principale

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione: ambito di applicazione (paragrafi 2-7) - AG4

Riferimenti IFRS
APPENDICE A - GUIDA OPERATIVA
AMBITO DI APPLICAZIONE (paragrafi 2-7)
Descrizione

I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, come la garanzia, alcune forme di lettere di credito, il contratto di default del credito o il contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato (cfr. paragrafo 2, lettera e)]:

a) … l'emittente lo valuta al maggiore tra:

i) l'importo determinato secondo lo IAS 37 e
ii) l'importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità ai principi dell'IFRS 15 (cfr. paragrafo 47, lettera c)];

b) alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione preliminare per il pagamento, che il possessore sia esposto all'inadempienza del debitore nell'effettuare i pagamenti relativi all'attività garantita alla scadenza e subisca una perdita conseguente. Un esempio di tale garanzia è rappresentato dai contratti che prevedono pagamenti in caso di variazioni del merito di credito (rating) o indice di credito prestabilito. Tali garanzie non rappresentano contratti di garanzia finanziaria secondo la definizione del presente Principio, e non sono contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4. Queste garanzie sono dei derivati e l'emittente applica il presente Principio;
c) se il contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione alla vendita di beni, l'emittente applica l'IFRS 15 ai fini della determinazione del momento in cui rilevare i ricavi derivanti dalla garanzia e dalla vendita dei beni.