Un acquisto o una vendita standardizzato (regular way) di attività finanziarie è rilevato alla data di negoziazione o alla data di regolamento come descritto ai paragrafi AG55 e AG56. Il criterio utilizzato è applicato in modo uniforme per tutti gli acquisti e le vendite di attività finanziarie definite nel paragrafo 9. A questo scopo le attività che sono possedute per la negoziazione formano una categoria separata dalle attività designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.