La migliore evidenza del fair value di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell'operazione (ossia il fair value del corrispettivo dato o ricevuto, vedere anche IFRS 13). Se un'entità stabilisce che il fair value al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell'operazione indicato nel paragrafo 43A, essa deve contabilizzare tale strumento a tale data nel seguente modo:
a) al tipo di valutazione disposta dal paragrafo 43 se tale fair value è evidenziato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o passività identica (ossia un input di Livello 1) oppure si basa su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati provenienti da mercati osservabili. Un'entità deve rilevare la differenza tra il fair value al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione come utile o perdita; b) in tutti gli altri casi, in base al tipo di valutazione disposto dal paragrafo 43, rettificata per differire la variazione tra il fair value al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione. Dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve rilevare tale variazione differita come un utile o una perdita solo nella misura in cui essa risulti da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività.