La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi 89-102 se, e soltanto se, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) all'inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. Tale documentazione deve includere l'identificazione dello strumento di copertura, l'elemento o l'operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l'entità valuterà l'efficacia dello strumento di copertura nel compensare l'esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) dell'elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto; b) ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace (cfr. appendice A, paragrafi da AG105 a 113) nel realizzare la compensazione delle variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente con la strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di copertura; c) per le coperture di flussi finanziari, un'operazione programmata che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare un'esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe infine incidere sul conto economico; d) l'efficacia della copertura può essere valutata attendibilmente, ossia il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e il fair value (valore equo) dello strumento di copertura possono essere valutati attendibilmente; e) la copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata.