Per una copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di una parte di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), la disposizione nel paragrafo 89, lettera b), può essere soddisfatta presentando l'utile o la perdita attribuibile all'elemento coperto:
a) in una singola voce distinta all'interno dell'attivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l'elemento coperto è un'attività; o b) in una singola voce distinta all'interno del passivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui l'elemento coperto è una passività.
Le voci distinte a cui si fa riferimento in a) e b) devono essere presentate immediatamente dopo le attività o passività finanziarie. Gli importi inclusi in queste voci devono essere rimossi dallo stato patrimoniale quando le attività o passività a cui fanno riferimento sono eliminate contabilmente.