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IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione: coperture di flussi finanziari - p.101

Riferimenti IFRS
COPERTURE
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
Coperture di flussi finanziari
Descrizione

In ciascuna delle seguenti circostanze un'entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi 95-100:

a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. In tal caso, l'utile o la perdita complessiva dello strumento di copertura che è stato rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace [vedere paragrafo 95(a)] deve restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando l'operazione programmata si verifica. Quando l'operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100. Ai fini del presente sotto-paragrafo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell'entità. In aggiunta, ai fini del presente sotto- paragrafo non è considerata una conclusione o una cessazione dello strumento di copertura se:

i) in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regolamenti, le parti di un'operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, una controparte per la compensazione è una controparte centrale (talvolta definita «organismo di compensazione» o «agenzia di compensazione») ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare una compensazione per conto di una controparte centrale. Tuttavia, se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, questo paragrafo si applica soltanto se ciascuna di tali controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;
ii) eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare tale sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati a quei cambiamenti che risultano essere in linea con i termini contrattuali che ci si aspetterebbe nel caso in cui lo strumento di copertura fosse originariamente compensato con la controparte centrale. Essi comprendono i cambiamenti nei requisiti relativi alle garanzie, nei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e negli oneri applicati;

b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura del paragrafo 88. In tal caso, l'utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall'esercizio in cui la copertura
era efficace [cfr. paragrafo 95, lettera a)] deve restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando l'operazione programmata si verifica. Quando l'operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100;
c) l'operazione programmata ci si attende non debba più accadere, nel qual caso qualsiasi correlato utile o perdita complessivo sullo strumento di copertura che è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dall'esercizio in cui la copertura era efficace [cfr. paragrafo 95, lettera a)] deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione. Una operazione programmata che non è più altamente probabile [cfr. paragrafo 88, lettera c)] ci si può ancora attendere che si verifichi;
d) l'entità revoca la designazione. Per le coperture di una operazione programmata, l'utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace [cfr. paragrafo 95, lettera a)] deve restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando l'operazione programmata si verifica o ci si attende non debba più accadere. Quando l'operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100. Se ci si attende che l'operazione non debba più accedere, l'utile (o la perdita) complessivo che era stato rilevato direttamente nel patrimonio netto deve essere rilevato nel conto economico.