Il paragrafo 80 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata altamente probabile possa qualificarsi come elemento coperto in un'operazione di copertura di flussi finanziari, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale della entità che effettua tale operazione e che il rischio di cambio influisca sul conto economico consolidato. A tale scopo, una entità può essere una controllante, una controllata, una collegata, una joint venture o una filiale. Se il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata non influisce sul conto economico consolidato, l'operazione infragruppo non può qualificarsi come elemento coperto. Ciò si verifica normalmente nel caso di pagamenti per royalty, interessi o costi di gestione tra componenti di uno stesso gruppo a meno che non si tratti di una operazioni con terzi correlati. Tuttavia, quando il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata ha un impatto sul conto economico consolidato, l'operazione infragruppo può qualificarsi come elemento coperto. Un esempio è quello delle vendite o degli acquisti programmati di rimanenze tra componenti di uno stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, una vendita infragruppo programmata di impianti e macchinari dall'entità del gruppo che li ha fabbricati a una entità del gruppo che li utilizzerà nella sua attività può influire sul conto economico consolidato. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, in quanto gli impianti e i macchinari saranno ammortizzati dall'entità che li ha acquistati e l'importo inizialmente rilevato per gli impianti e macchinari può cambiare se l'operazione infragruppo è denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità acquirente.