Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente a eccezione di quanto specificato al paragrafo 108. Il bilancio di apertura degli utili portati a nuovo per il primo esercizio precedente presentato a fini comparativi e tutti gli altri importi comparativi devono essere rettificati come se il presente Principio fosse sempre stato applicato, salvo che sia non fattibile fare una riesposizione. Qualora la riesposizione non sia fattibile, l'entità deve fornire informazioni su tale fatto e indicare la misura in cui le informazioni erano state riesposte.