Un'entità deve applicare l'ultima frase del paragrafo 80 e i paragrafi AG99A e AG99B a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un'entità ha designato come elemento coperto una operazione programmata con terzi che a) è denominata nella valuta funzionale dell'entità che effettua l'operazione, b) determina un'esposizione che avrà un impatto sul conto economico consolidato (ossia, è denominata in una valuta diversa dalla moneta di presentazione del gruppo), e c) avrebbe posseduto i requisiti per essere soggetta a una contabilizzazione di copertura se non fosse stata denominata nella valuta funzionale dell'entità che la effettua, allora può essere applicata una contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato dell'esercizio o degli esercizi antecedenti alla data di applicazione dell'ultima frase del paragrafo 80 e dei paragrafi AG99A e AG99B.