La Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39 e l’IFRS 7, pubblicata a settembre 2019, ha aggiunto i paragrafi 102 A–102N. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente alle relazioni di copertura esistenti all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali modifiche o che sono state designate successivamente, e all’utile o alla perdita rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ed esistente all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali modifiche.