Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse — fase 2, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39, l’IFRS 7, l’IFRS 4 e l’IFRS 16, pubblicato ad agosto 2020, ha aggiunto i paragrafi 102O-102Z3 e 108I-108K e ha modificato il paragrafo 102M. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2021 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 108I-108K.