Un'attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni. a) È classificata come posseduta per negoziazione. Un'attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione se è: i) acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve; ii) parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti insieme per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo; o iii) un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura); aa) È un corrispettivo potenziale di un acquirente in un'aggregazione aziendale alla quale si applichi l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali. b) al momento della rilevazione iniziale viene designata dall'entità al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Una entità può utilizzare tale designazione soltanto nei casi consentiti dal paragrafo 11A o quando ciò consente di ottenere informazioni più significative perché: i) elimina o riduce significativamente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse; o ii) un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value (valore equo), secondo una strategia di gestione del rischio o d'investimento documentata, e le informazioni relative al gruppo siano fornite internamente su tali basi ai dirigenti con responsabilità strategiche [secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2003)], ad esempio il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato di una entità. Nell'IFRS 7, i paragrafi da 9 a 11 e B4 stabiliscono che l'entità deve fornire informazioni integrative in merito alle attività e alle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, compreso il modo in cui essa ha soddisfatto tali condizioni. Per quanto riguarda gli strumenti che possiedono i requisiti di cui al punto ii) sopra, tali informazioni integrative comprendono una descrizione generale di come la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sia coerente con la strategia di gestione del rischio o d'investimento documentata dell'entità. Gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato su un mercato attivo e il cui fair value (valore equo) non può essere valutato in modo attendibile [cfr. paragrafo 46, lettera c), e i paragrafi AG80 e AG81 dell'appendice A] non devono essere designati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Si evidenzia che l'IFRS 13 Valutazione del fair value espone le disposizioni per la valutazione del fair value di una passività finanziaria, sia per designazione o diversamente, o il cui fair value è indicato.