Un tasso di riferimento alternativo designato come parte di rischio non definita contrattualmente che non è identificabile separatamente (cfr. paragrafi 81 e AG99F) alla data in cui è designato si considera che abbia soddisfatto il requisito alla data di designazione se, e solo se, l’entità prevede ragionevolmente che il tasso di riferimento alternativo sarà identificabile separatamente entro 24 mesi. Il periodo di 24 mesi si applica a ciascun tasso di riferimento alternativo separatamente e inizia a decorrere dalla data in cui l’entità designa per la prima volta il tasso di riferimento alternativo come parte di rischio non definita contrattualmente (ossia il periodo di 24 mesi si applica tasso per tasso).