Non sarebbe accettabile designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico soltanto alcune delle attività e passività finanziarie che comportano una mancanza di uniformità, se così facendo non si eliminano o non si riducono significativamente la mancanza di uniformità e quindi non si ottengono informazioni più rilevanti. Tuttavia, sarebbe accettabile designare soltanto alcune tra un certo numero di attività o passività finanziarie similari se ciò consentisse di ottenere una riduzione significativa (e possibilmente una riduzione maggiore di quella che si otterrebbe con altre designazioni consentite) della mancanza di uniformità. Per esempio, si ipotizzi che una entità abbia un certo numero di passività finanziarie similari che ammontano complessivamente a CU 100 e un numero di attività finanziarie similari che ammontano complessivamente a CU 50 ma che sono valutate diversamente. L'entità può ridurre significativamente la mancanza di uniformità nella valutazione designando, al momento della rilevazione iniziale, tutte le attività, ma soltanto alcune delle passività (per esempio, singole passività per un totale composto di CU 45) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Tuttavia, poiché la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico può essere applicata soltanto a uno strumento finanziario nella sua interezza, l'entità di questo esempio deve designare una o più passività nella loro interezza. Essa non potrebbe designare una componente di una passività (per esempio, variazioni di valore attribuibili soltanto a un fattore di rischio, come le variazioni di un tasso di interesse di riferimento) o una sua quota parte (per esempio, una percentuale) di una passività.