Un singolo strumento di copertura può essere designato come una copertura di più di un tipo di rischio, a condizione che:
a) i rischi coperti possano essere identificati chiaramente; b) l'efficacia della copertura possa essere dimostrata; e c) è possibile assicurare che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio.