Il possessore è in grado di vendere l'attività trasferita soltanto se il possessore può vendere l'attività trasferita nella sua totalità a terzi non collegati ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza l'imposizione di ulteriori restrizioni al trasferimento. La domanda chiave è che cosa è nella sostanza in grado di fare il possessore, non di quali diritti contrattuali il possessore gode in merito a ciò che può fare con l'attività trasferita o quali restrizioni contrattuali sussistono. In particolare:
a) un diritto contrattuale di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non sussiste un mercato per l'attività trasferita; e b) la capacità di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non può essere esercitata liberamente. Per tale ragione:
i) la capacità del possessore di disporre dell'attività trasferita deve essere indipendente dalle azioni di altri (ossia deve essere una capacità unilaterale); e ii) il possessore deve essere in grado di disporre dell'attività trasferita senza avere bisogno di applicare condizioni restrittive o «legami» al trasferimento (per esempio condizioni sulle modalità di assistenza di un'attività in prestito o un'opzione che dia al possessore il diritto di riacquistare l'attività).