Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 88, lettera c), che dispone che un’operazione programmata deve essere altamente probabile, l’entità deve presumere che l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.