Come conseguenza del principio di cui al paragrafo 14, un'entità rileva tutti i diritti contrattuali e le obbligazioni relativi ai derivati nello stato patrimoniale, rispettivamente come attività e passività, eccetto per i derivati che impediscono che un trasferimento di attività finanziarie sia contabilizzato come una vendita (cfr. paragrafo AG49). Se un trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa le condizioni per l'eliminazione contabile, il possessore non rileva l'attività trasferita come attività propria (cfr. paragrafo AG50).