Se un'entità rivede le proprie stime di riscossioni o pagamenti, l'entità deve rettificare il valore contabile dell'attività o passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi finanziari stimati effettivi e rideterminati. L'entità ricalcola il valore contabile calcolando il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario o, laddove applicabile, al tasso d'interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 92. La rettifica è rilevata come provento o onere nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio. Se un'attività finanziaria è riclassificata conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E, e l'entità aumenta in seguito le proprie stime degli incassi futuri a seguito della maggiore recuperabilità di tali incassi, l'effetto di tale aumento deve essere rilevato come una rettifica del tasso d'interesse effettivo a partire dalla data del cambiamento della stima piuttosto che come una rettifica del valore contabile dell'attività alla data del cambiamento della stima.