Le riduzioni di valore o la perdita di un investimento immobiliare, i connessi richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e sono contabilizzati separatamente come segue: a) le riduzioni di valore di investimenti immobiliari sono rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 36; b) le dismissioni di investimenti immobiliari sono rilevate secondo quanto previsto dai paragrafi da 66 a 71 del presente Principio; c) i risarcimenti da parte di terzi per un investimento immobiliare che ha subito una riduzione di valore, che è andato perso, o abbandonato, sono rilevati nel prospetto di conto economico complessivo quando il rimborso diventa esigibile; e d) il costo dei beni ripristinati, acquistati o costruiti come sostituzioni è determinato secondo quanto previsto dai paragrafi da 20 a 29 del presente Principio.