L'IFRS 16 specifica la base per la rilevazione iniziale del costo dell'investimento immobiliare detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo. Il paragrafo 33 impone di rideterminare, se necessario, gli investimenti immobiliari detenuti dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo al fair value (valore equo) se l'entità sceglie il modello del fair value (valore equo). Quando i pagamenti dovuti per il leasing sono ai tassi di mercato, il fair value (valore equo) di un'interessenza in un immobile detenuto dal locatario come attività consistente nel diritto di utilizzo, al netto di tutti i pagamenti dovuti per il leasing (inclusi quelli relativi alle passività del leasing rilevate), al momento dell'acquisizione, dovrebbe essere zero. Quindi, rideterminando l'attività consistente nel diritto di utilizzo per portarla dal costo, secondo quanto previsto dall'IFRS 16, al fair value (valore equo), secondo quanto previsto dal paragrafo 33 (tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 50) non si dovrebbe originare alcun utile o perdita iniziale, a meno che il fair value (valore equo) sia valutato in momenti diversi. Questo potrebbe verificarsi quando si decide di applicare il modello del fair value (valore equo) in un momento successivo alla rilevazione iniziale.