L'entità che ha precedentemente applicato lo IAS 40 (2000) e decide per la prima volta di classificare e contabilizzare alcune o tutte le interessenze in immobili detenuti attraverso un leasing operativo come investimento immobiliare deve rilevare l'effetto di tale decisione come una rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell'esercizio in cui la decisione è stata presa. Inoltre: a) se l'entità ha in precedenza indicato pubblicamente (nel bilancio o in altro modo) il fair value di tali interessenze in immobili in esercizi precedenti (determinato secondo un criterio che soddisfa la definizione di fair value dell'IFRS 13), l'entità è incoraggiata ma non obbligata a: i) rettificare il saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell'esercizio precedentemente presentato per cui tale fair value (valore equo) è stato pubblicamente indicato; e ii) rettificare i dati comparativi degli esercizi interessati; e b) se l'entità non ha in precedenza fornito pubblicamente l'informazione prevista in a), non deve riformulare l'informativa comparativa e deve indicare tale fatto.