L'entità deve rilevare un'attività biologica o un prodotto agricolo quando e solo quando: a) l'entità detiene il controllo dell'attività in virtù di eventi passati; b) è probabile che affluiranno all'entità benefici economici futuri associati all'attività; e c) il fair value (valore equo) o il costo dell'attività può essere valutato attendibilmente.