Se non è fattibile valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 (in tal caso, l'entità deve anche applicare il paragrafo 42R dell'IFRS 7, ma il riferimento al «paragrafo 7.2.4 dell'IFRS 9» deve essere inteso come riferito al presente paragrafo e il riferimento alla «rilevazione iniziale dell'attività finanziaria» deve essere inteso come riferito «alla data di passaggio agli IFRS»).