Se non è fattibile valutare se il fair value (valore equo) dell'elemento di pagamento anticipato è insignificante conformemente al paragrafo B4.1.12, lettera c), dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, senza tener conto dell'eccezione per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9 (in tal caso, l'entità deve anche applicare il paragrafo 42S dell'IFRS 7, ma il riferimento al «paragrafo 7.2.5 dell'IFRS 9» deve essere inteso come riferito al presente paragrafo e il riferimento alla «rilevazione iniziale dell'attività finanziaria» deve essere inteso come riferito «alla data di passaggio agli IFRS»).