L'IFRS 9 consente di designare al momento dell'emissione taluni contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. il paragrafo 2.5 dell'IFRS 9). Nonostante questa disposizione, alla data di passaggio agli IFRS all'entità è consentito designare i contratti già esistenti a tale data come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, ma solo se a tale data soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo 2.5 dell'IFRS 9 e l'entità designa tutti i contratti analoghi.