Lo IAS 21 dispone che una entità: (a) rilevi alcune differenze di conversione tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e le imputi ad una componente separata del patrimonio netto; e (b) riclassifichi, a seguito della dismissione di una gestione estera, le differenze cumulative di conversione relative a tale gestione (compresi gli eventuali utili e perdite sulle relative coperture) dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio come parte della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla dismissione.