Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente: a) il potere sull'entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 10–14); b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 15 e 16); e c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti (vedere paragrafi 17 e 18).