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IFRS 10 Bilancio consolidato: diritti di protezione - B27

Riferimenti IFRS
APPENDICE B - GUIDA OPERATIVA
DETERMINAZIONE DEL CONTROLLO
Diritti di protezione
Descrizione

Poiché i diritti di protezione sono concepiti per tutelare le interessenze della parte che ne è titolare, senza che le venga conferito il potere sulla partecipata a cui attengono tali diritti, un investitore che detiene solo diritti di protezione non può avere potere su una partecipata, né impedire a un'altra parte di detenere tale potere (vedere paragrafo 14).