Un investitore che detiene più della metà dei diritti di voto di una partecipata ha potere nelle seguenti situazioni, a meno che non si applichino i paragrafi B36 o B37: a) le attività rilevanti sono condotte attraverso un voto del titolare della maggioranza dei diritti di voto, o b) la maggioranza dei componenti dell'organo di governo che conduce le attività rilevanti è nominata con voto del titolare della maggioranza dei diritti di voto.