Nel considerare lo scopo e la costituzione di una partecipata, può risultare evidente che una partecipata è controllata attraverso strumenti rappresentativi di capitale che conferiscono al possessore diritti di voto proporzionali, come per esempio le azioni ordinarie nella partecipata. In tal caso, in assenza di accordi aggiuntivi che modifichino il processo decisionale, la determinazione del controllo sarà basata sulla valutazione di quale delle parti sia eventualmente in grado di esercitare diritti di voto sufficienti a determinare le politiche gestionali e finanziarie della partecipata (vedere paragrafi B34–B50). Nel caso più semplice, l'investitore che detiene la maggioranza di tali diritti di voto, in assenza di altri fattori, controlla la partecipata.