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IFRS 11 Accordi a controllo congiunto: disposizioni transitorie - C1B

Riferimenti IFRS
APPENDICE C - DATA DI ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RITIRO DI ALTRI IFRS
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Descrizione

In deroga alle disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, alla prima applicazione del presente IFRS, un'entità deve solo presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio immediatamente precedente il primo esercizio per il quale è applicato l'IFRS 11 (l'«esercizio immediatamente precedente»). Un'entità può anche presentare tali informazioni per l'esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.